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D. 17/05/1977 n. 77/388/CEEc) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita. 5. Gli Stati membri possono considerate cessione ai sensi del paragrafo 1: a) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d’opera, cioè la consegna da parte del prestatore d’opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente, abbia il prestatore d’opera fornito, o meno, parte dei materiali utilizzati; b) la consegna di taluni lavori immobiliari. 6. È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, i prelievi eseguiti ad uso dell’impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso. 7. Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso: a) l’impiego da parte di un soggetto passivo, per i bisogni della sua impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nel quadro di detta impresa, qualora l’acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell’imposta sul valore aggiunto; b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato, quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto nel corso dell’acquisto o dell’impiego di cui alla lettera a ); c) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione della sua attività economica tassabile, quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell’acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a ). 8. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare l’operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente. Gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Articolo 6 - Prestazioni di servizi 1. Si considera « prestazioni di servizi » ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell’articolo 5. Tale operazione può consistera tra l’altro: -in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo; -in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione; - nell’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge. 2. Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso: a) l’uso di un bene destinato all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell’imposta sul valore aggiunto; b) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa. Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza. 3. Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all’articolo 29, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’esecuzione, da parte di un soggetto passivo, di un servizio, per i bisogni della sua impresa, qualora l’esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell’imposta sul valore aggiunto. 4. Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri, partecipi ad una prestazione di servizi, si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio. 5. Le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 8, si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi. Articolo 7 - Importazioni Si considera « importazione di un bene » l’introduzione di detto bene nell’interno del paese, come definito dall’articolo 3. CAPO VI LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI Articolo 8 - Cessioni di beni 1. Si considera come luogo di cessione di un bene: a) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente o da un terzo: il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente. Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l’installazione o il montaggio; qualora l’installazione o il montaggio siano effettuati in un paese diverso da quello del fornitore, lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest’ultimo Stato; b) se il bene non viene spedito o trasportato: il luogo dove il bene si trova al momento della cessione. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a ), quando il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un paese diverso da quello di importazione dei beni, il luogo della cessione da parte dell’importatore ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, e il luogo di eventuali cessioni successive sono considerati come situati nel paese di importazione dei beni. Articolo 9 - Prestazioni di servizi 1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. 2. Tuttavia: a) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonchù le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato; b) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse; c) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto: -attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonchù, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività, -attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, manutenzione e attività affini, -perizie di beni mobili materiali, -lavori relativi a beni mobili materiali, è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite; d) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali, ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto, esportati dal locatore di uno Stato membro in un altro Stato membro per essere ivi utilizzato, è quello in cui il bene è così utilizzato; e) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi, rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d’attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale: - cessioni e concessioni di diritti d’aurore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; -prestazioni pubblicitarie; - prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonchù elaborazioni di dati e fornitura di informazioni; - obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale, o un diritto di cui alla presente lettera e ); -operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti; -messa a disposizione di personale; -prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui, quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e ). 3. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2, lettera e ), e le locazioni di beni mobili materiali, considerare: a) il luogo di prestazione dei servizi situato all’interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego hanno luogo ai di fuori della Comunità; b) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all’interno del paese quando l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego hanno luogo all’interno del paese. CAPO VII FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA Articolo 10 1. Si considera a) fatto generatore dell 'imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta; b) esigilibità dell’imposta di diritto che l’Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell’imposta, anche se il pagamento può essere differito. 2. Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi. Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b ), e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti, si considerano effettuate all’atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti. Tuttavia, nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi, l’imposta diventa esigibile all’atto dell’incasso, a concorrenza dell’importo incassato. In deroga alle precedenti disposizioni, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile: -non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci, -al più tardi al momento dell’incasso del prezzo, ovvero - in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell’imposta. 3. All’importazione, il fatto generatore si verifica e l’imposta diventa esigile all’atto dell’introduzione de bene all’interno del paese ai sensi dell’articolo 3. Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali, a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente, instaurati nel quadro di una politica comune, il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari. Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie, gli Stati membri, per quanto riguarda il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta, possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali. Quando i beni sono assoggettati, sin dalla loro importazione, a uno dei regimi previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, punto A, o ad un regime di ammissione temporanea o di transito, il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l’immissione al consumo. |
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